Corso primo soccorso - Archlaser4d

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Corso primo soccorso

Corso di formazione per gli addetti alla squadra aziendale di primo soccorso.


Riferimento normativo

Nomina squadra Primo soccorso: art. 18 comma 1 lettera b) - art. 43 comma 1 lettera b)
Formazione addetti incaricati: art. 18 comma 1 lettera l) D.M. 388/03

Descrizione

I CORSI DI FORMAZIONE sono OBBLIGATORI per tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs.81/08 (in concreto, sono escluse solo e soltanto le ditte individuali senza dipendenti).

La norma impone al datore di lavoro di nominare una "squadra aziendale" di gestione delle emergenze, incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio.

La squadra deve essere nominata dal Datore di Lavoro e composta da un numero adeguato di lavoratori tenuto conto del loro numero complessivo, della suddivisione degli stessi in turni di lavoro, in squadre di lavoro che operano in esterno rispetto alla sede operativa principale, ecc.

La squadra di primo soccorso dovrà essere costituita almeno da un "titolare" e da un "sostituto".

NOTA BENE:
Il datore di lavoro di aziende che occupano oltre 5 addetti non può ricoprire direttamente i compiti di primo soccorso nonchè di prevenzione degli incendi e gestione delle emergenze. (Rif. Articolo 34 comma 1 bis)

DURATA

La durata dei corsi sono relativamente:

- Per aziende del "gruppo A":
Durata ore 16 di cui 6 di esercitazioni pratiche
Sono aziende del Gruppo A (secondo definizione del DM 388/03):

I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'art. 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

- Per aziende dei "gruppi B e C"
Durata ore 12 di cui 4 di esercitazioni pratiche

Sono aziende del Gruppo B (secondo definizione del DM 388/03):
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Sono aziende del Gruppo C (secondo definizione del DM 388/03):
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

AGGIORNAMENTI:

Aggiornamento TRIENNALE per le esercitazioni pratiche (4 oppure 6 ore)

Sanzioni correlate

Art. 55 D.Lgs. 81/08
MANCATA DESIGNAZIONE PREVENTIVA DELLA SQUADRA PRIMO SOCCORSO:
da € 750,00 a € 4.000,00

MANCATA FORMAZIONE DELLE SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO:
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00

NOTE DI ARCHLASER4D

Anche per le aziende dei gruppi "B" e "C" consigliamo caldamente la partecipazione al corso di formazione per aziende del gruppo "A", ovvero il corso di 16 ore in quanto il corso, pur se di un monte ore maggiore (16 anzichè 12), prevede più ore di esercitazioni pratiche che fanno acquisire agli addetti conoscenze ed esperienza pratica che riteniamo fondamentale.

Inoltre la classificazione è dipendente da condizioni operative aziendali mutevoli quali il numero di addetti e le tabelle INAIL che possono trasformarsi nel tempo ed un'azienda può passare da gruppo "B" a gruppo "A".

Partecipando direttamente a corsi per aziende a gruppo "A" avrete già ottemperato alla norma senza la necessità di ripetere il corso.

N.B.:
QUESTO CORSO È ORGANIZZATO E SVOLTO NEL PIENO RISPETTO DELL'ACCORDO SIGLATO CON L'ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE


 
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