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Sicurezza sul Lavoro

Sicurezza


La difesa dell'ambiente e le procedure che tutelano i lavoratori negli ambienti di lavoro, sono aspetti prioritari nella moderna gestione d'impresa.

L'adozione di misure atte a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo è oggetto di precise norme legislative, ma ha una importanza etica e morale che non può essere trascurata.

Nel corso degli anni , ARCHLASER4D ha svolto un ruolo di partnership per centinaia di imprese fornendo un supporto qualificato volto alla formazione del personale e alla definizione delle procedure di controllo e di prevenzione dei rischi in ottemperanza alle disposizioni di legge.

L'esperienza maturata nei più disparati settori industriali e commerciali ha permesso a ARCHLASER4D una progressiva e sempre più qualificata capacità di interpretare le esigenze e le necessità delle imprese in relazione alla gestione della sicurezza.

ARCHLASER4D rappresenta pertanto un partner affidabile e qualificato, in grado di rispondere alle esigenze dei propri clienti in modo competente e rapido.

Sanzioni

Per la mancata valutazione dei rischi, il datore di lavoro è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da € 5.000 a 15.000 (art 55 comma 1).

Per l'omessa elaborazione del DVR secondo le modalità di cui all'articolo 29, il datore di lavoro è punito con l'ammenda da € 3.000 a 9.000 euro (art. 55 comma 3).

Inoltre, la mancata elaborazione del DVR costituisce una violazione grave (come specificato all'ALLEGATO I del Testo Unico), e, l'accertamento della reiterazione può comportare la "sospensione dell'attività imprenditoriale".


DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE D.U.V.R.I.

Il duvri è il documento unico valutazione rischi interferenze ed è obbligatorio per il D.Lgs 81/2008. Per interferenze si intendono quelle che sono causate da un'attività svolta all'interno della propria azienda da parte di una ditta esterna . Tali interferenze possono essere generate a seguito di lavori di manutenzione, pulizie, restauro, ecc.

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO ESPLOSIONE

In ambienti esposti a particolari rischi si dovrà valutare il rischio esplosione. Uno di questi sono le falegnamerie che utilizzano legni duri. Quest'ultimi se in concentrazioni superiori ai limite nell'aria presente nel luogo di lavoro possono provocare un esplosione causando la morte o la lesione dell'operatore che si trova nel luogo dell'incidente nel momento dell'esplosione. La certificazione atex di un prodotto è la garanzia che quest'ultimo non sia a rischio esplosione. Il tutto deve essere presente nel documento di valutazione.

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO INCENDI

In ambienti superiori a 400 mt quadrati oltre alla valutazione del rischio incendio sarà necessrio il CPI, certificato prevenzione incendi con il nulla osta dei vigili del fuoco (vdf). La nostra azienda assicura l'assistenza per il rilascio del CPI per tutti i tipi di azienda come alberghi, mobilifici, fabbriche, aziende ospedaliere, ecc. Dvr (documento obbligatorio per il D.Lgs 81/08).

DOCUMENTAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

Il rischio causato da agenti chimici deve essere valutato in ogni tipo di attività, in quanto in ogni azienda vengono effettuate le pulizie, e sicuramente durante questa operazione si utilizzeranno sostanze chimiche contenute nei normali saponi e detergenti per le pulizie dei pavimenti. Ricordiamo che ogni prodotto deve essere correlato dalla " SCHEDE PRODOTTO" nelle quali saranno riportati i comportamenti da adottare in caso di incidente. Il documento valutazione rischio chimico è redatto da tecnici qualificati.

DOCUMENTAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

In presenza di apparecchiature rumorose o in siti destinati alle lavorazioni rumorose quali taglio del legno, taglio dell'alluminio, lavorazione di metalli, uso del martello pneumatico nei lavori stradali e di edilizia occorre effettuare una valutazione del rischio rumore. Il documento andra' ad indicare le modalita' di eliminazione dei rischi. Dove non si potranno eliminare del tutto i rischi presenti si andranno ad identificare i dispositivi di protezione collettiva e dei dispositivi di protezione individuali (dpi) come cuffie che dovranno essere tassativamente impiegati. Occorre ricordare che per i diversi livelli di decibel (db) occorre utilizzare idonei dispositivi di protezioni, quali ad esempio cuffie specifice ed idonee per la tipologia di rumore e frequenza. Ogni DPI deve essere marchiato CE e deve essere provvisto di istruzioni per l'utilizzo, in caso di lavoratori stranieri le istruzioni dovranno essere multilingue.

DOCUMENTAZIONE VALUTAZIONE RISCHI MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI

Nei rischi presenti nell'attività lavorativa esiste anche quello causato dalla movimentazione manuale dei carichi, quest'ultima deve essere valutata con cura, valutando il tempo di esposizione al rischio e l'intensità del carico. Per effettuare questa valutazione si ricorrono a tabelle standard inernazionali quali l'Indice di Sollevamento NIOSH (MMC). Queste ultime saranno necessarie per la stesura del documento rischi (dvr).




La valutazione dei rischi viene definita dal D.Lgs. 81/08 all'articolo 28:

"valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) costituisce un obbligo indelegabile del datore di lavoro (come specificato all'articolo 17 del D.Lgs. 81/08) ed ha l'obiettivo di individuare e, quindi, documentare (con la redazione del DVR), tutti i rischi, e di fornire a tutti i suoi collaboratori le informazioni necessarie a tutelare la salute durante il lavoro.

Sintetizzando, il DVR è un documento:

•compartecipativo
•consultivo
•collaborativo
•dinamico
Infatti, il Testo Unico sulla Sicurezza ribadendo il modello compartecipativo, collaborativo, nell'attività di valutazione dei rischi da parte dei soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale (già contenuto all'articolo 4, comma 6 del D.lgs. 626/94), con le Modalità di effettuazione della Valutazione dei Rischi (articolo 29) comporta:

1.Collaborazione con RSPP e medico competente
2.Consultazione del RLS
3.Rielaborazione in occasione di modifiche significative o in relazione a evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (da qui, la Dinamicità del Documento Valutazione Rischi.). Una volta elaborato, il DVR deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
E' possibile l'autocertificazione per datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto sulle procedure standardizzate e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012.

Tuttavia, a parere di chi scrive, anche nel caso di autocertificazione, per dare atto di aver effettuato la valutazione dei rischi, è opportuno che il datore di lavori elabori un documento riportante l'esito della valutazione effettuata.

Le nuove procedure standardizzate saranno diverse a seconda dell'attività svolta e saranno elaborate dalla Commissione consultiva sulla base dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore e poi recepite in decreto interministeriale.

Una novità è la possibilità di usufruire del nuovo sistema standardizzato da parte delle imprese fino a 50 addetti; di queste, restano escluse dal sistema standardizzato tutte le imprese che svolgono attività particolarmente pericolose:

•Aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
•Centrali termoelettriche;
•Impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
•Aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
•Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;
•Aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
•Aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV.
Contenuti del Documento Valutazione Rischi
La valutazione rischi, è un'operazione da praticare anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

L'oggetto della valutazione deve riguardare, secondo le nuove norme, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui:

1.quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004
2.quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
3.quelli connessi alle differenze di genere, all'età, la provenienza da altri Paesi
Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere (art. 28 comma 2):

1.una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
2.l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
3.il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
4.l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
5.l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
6.l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
La data certa costituisce sicuramente una novità introdotta dal Testo Unico. Inoltre, rispetto ai contenuti previsti dal D.Lgs. 626/94, sono stati aggiunti i punti dal d) al punto f), che rappresentano la necessità di evidenziare nel documento come si intende effettivamente realizzare quanto previsto (il "come" e il "chi" fa "cosa").



 
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